L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in architettura, di cui alla tabella XXX del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro il termine massimo di cinque anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in architettura saranno modificati per ciascuna universita' in conformita' al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Art. 3
#Comma 1
Le facolta' di architettura hanno l'obbligo di inserire tra le materie complementari, proposte in numero di quattordici, quelle insegnate da professori di ruolo quando questi non possano essere utilizzati in materie fondamentali.
Hanno pure l'obbligo, transitorio, di inserire quelle materie complementari che possono essere insegnate da docenti gia' incaricati di materie fondamentali assorbite o soppresse, ma soltanto per tutta la durata degli incarichi loro conferiti. Per tale periodo le materie complementari possono essere portate eccezionalmente a diciotto.
Art. 4
#Comma 1
Lo studente in corso, o fuori corso, puo' optare per il nuovo ordinamento. In tale caso la facolta' stabilira' per ciascuno studente le modalita' per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.