Salvo quanto stabilito dalle successive disposizioni, le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, in materia di ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali e degli altri enti - esclusi gli istituti di mediocredito regionale costituiti con legge nazionale - indicati nell'art. 5, n. 8 dello statuto approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono esercitate, nel territorio della Regione, dall'Amministrazione regionale, ai sensi e nei limiti dell'art. 8 di detto statuto.
Resta ferma la competenza del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, degli altri organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito.
Gli statuti degli istituti di mediocredito regionale, di cui al precedente primo comma, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.
Il presidente dei suddetti istituti e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, d'intesa con il Presidente della Regione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I provvedimenti amministrativi, concernenti la amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, sono adottati dalle autorita' competenti secondo le leggi dello Stato, sentita l'Amministrazione regionale. Ove ricorrano motivi di particolare urgenza sara' fissato un congruo termine per il parere dell'Amministrazione regionale.
Art. 3
#Comma 1
I provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale intenda adottare, debbono essere previamente sottoposti al parere del Ministero del tesoro.
Puo' prescindersi dal parere previsto dal precedente comma, quando esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, concernenti la nomina di amministratori degli enti indicati nell'articolo 1 - esclusi gli istituti di mediocredito regionale istituiti con legge nazionale - sono esercitate, sentito il Ministero del tesoro, dal Presidente della Giunta regionale, al quale spetta altresi' di concedere il benestare previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.