L'art. 15 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e loro derivati, e' sostituito dal seguente:
"Gli impianti devono avere una potenzialita' sufficiente ad assicurare con regolarita' la lavorazione dei quantitativi annui di materie prime indicati nell'atto di concessione, tenuto anche conto dei presumibili periodi di fermata per manutenzione ordinaria e straordinaria.
Al fine di accertare l'effettiva potenzialita' degli impianti, le amministrazioni concedenti hanno la facolta' di imporre un esperimento di lavorazione a pieno regime per un periodo non superiore a due mesi.
Salvo casi di forza maggiore la lavorazione in ciascun mese non potra' mai discendere al di sotto della meta' della lavorazione normale corrispondente ad un dodicesimo dei quantitativi annui di materie prime che alle imprese e' concesso di trattare".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1