DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1429/1967 - Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di puericoltura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di puericoltura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Numero 1429 Anno 1967 GU 27.02.1968 Codice 067U1429

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Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 23 maggio 1967, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di puericoltura della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 5

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.