IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, vistato dai Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1