IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 3807 del 2 febbraio 1966, con la quale il medico provinciale di Udine chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano (ora Cervignano del Friuli), Latisana e Torviscosa di quella provincia, di cui al nostro precedente decreto 5 gennaio 1953, n. 371;
Visto il detto decreto n. 371;
Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanita' di Udine in data 19 giugno 1965;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, Latisana e Torviscosa, della provincia di Udine, contenute nel nostro decreto 5 gennaio 1953, n. 371, sono revocate.
Testo vigente
Art. 1
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