Sono revocate le dichiarazioni di zona ad endemia malarica per i seguenti comuni della provincia di Campobasso: Castellino del Biferno, Colletorto, Forli' del Sannio, Limosano, Lucito, Lupara, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Palata, Pietracatella, Pozzilli, Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Trivento e Tufara.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei seguenti comuni della detta provincia, come appresso specificati:
per i comuni di Guglionesi, Macchiavalfortore, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis ed Ururi: gli interi territori comunali con esclusione dei centri abitati capoluoghi;
per il comune di Campomarino: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e di una fascia costiera di tre chilometri di profondita', delimitata dal fiume Biferno e dal Vallone delle Canne, ivi compresa la contrada "Marinelle";
per il comune di Gambatesa: i territori attraversati dal fiume Fortore e dai torrenti Tappino e Fezzano, per una profondita' di due chilometri dalle relative sponde;
per il comune di Larino: la parte di territorio denominato "Piane di Larino" attraversata dal fiume Biferno;
per il comune di Montenero di Bisaccia: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e dell'intera fascia costiera per una profondita' di seicento metri dalla riva del mare;
per il comune di Monteroduni: la sola contrada "Campo le Fontane";
per il comune di Petacciato: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della intera fascia costiera delimitata in profondita' dalla strada statale n. 16;
per il comune di Santa Croce di Magliano: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Tona per una profondita' di due chilometri dalle rispettive sponde;
per il comune di Sant'Elia a Pianisi: i territori attraversati dal fiume Fortore e dal torrente Cigno per una profondita' di due chilometri dalle rispettive sponde;
per il comune di Sesto Campano: l'intero territorio comunale con esclusione del centro abitato capoluogo e della frazione Roccapipirozzi Alta;
per il comune di Tennoli: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera fascia costiera delimitata in profondita' dalla statale n. 16, dal confine con il comune di Petacciato all'incrocio con la strada provinciale per San Giacomo degli Schiavoni e, per eguale distanza dal mare, da detto punto d'incrocio fino al confine con il comune di Campomarino;
per il comune di Venafro: il territorio compreso tra il fiume Volturno e la strada statale Venafrana, con esclusione del centro abitato capoluogo.