I cittadini degli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I predetti cittadini, per ottenere la iscrizione nel ruolo ordinario dei mediatori, debbono avere i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, numero 1926. La prova di tali requisiti, a eccezione di quello della residenza, dovra' essere fornita con idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorita' dello Stato del quale l'aspirante e' cittadino.
Art. 3
#Comma 1
L'attivita' non professionale di mediatore puo' essere liberamente svolta in Italia dal cittadino di altro Stato membro della Comunita' Economica Europea che abbia preventivamente notificato alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio l'operazione commerciale che intende preparare o far concludere.