In attuazione di quanto previsto nella direttiva del Consiglio della Comunita' Economica Europea del 15 ottobre 1963, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' Europee n. 159 del 2 novembre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, sono considerati nazionali, ai fini e per gli effetti in detta direttiva indicati, i film che rispondono ai requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva medesima.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'accertamento dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, di cui all'articolo precedente, per i film di lungo e di corto metraggio e la relativa dichiarazione di nazionalita' sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo lo schema allegato al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
I film di lungo e di corto metraggio, dichiarati nazionali di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea e muniti di un certificato di origine che attesti tale nazionalita' ai sensi e per gli effetti della ricordata direttiva, possono essere importati, distribuiti ed utilizzati nel territorio della Repubblica italiana alle condizioni previste nella direttiva medesima.