DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1661/1965 - Norme in materia di riconoscimento della nazionalita' del film nell'ambito della C.E.E.

Norme in materia di riconoscimento della nazionalita' del film nell'ambito della C.E.E.

Numero 1661 Anno 1965 GU 08.03.1966 Codice 065U1661

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1661

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

In attuazione di quanto previsto nella direttiva del Consiglio della Comunita' Economica Europea del 15 ottobre 1963, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' Europee n. 159 del 2 novembre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, sono considerati nazionali, ai fini e per gli effetti in detta direttiva indicati, i film che rispondono ai requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva medesima.


Art. 2

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Comma 1

L'accertamento dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, di cui all'articolo precedente, per i film di lungo e di corto metraggio e la relativa dichiarazione di nazionalita' sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo lo schema allegato al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

I film di lungo e di corto metraggio, dichiarati nazionali di uno Stato membro della Comunita' Economica Europea e muniti di un certificato di origine che attesti tale nazionalita' ai sensi e per gli effetti della ricordata direttiva, possono essere importati, distribuiti ed utilizzati nel territorio della Repubblica italiana alle condizioni previste nella direttiva medesima.