IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la nota n. 2222 del 7 agosto 1965, con la quale il medico provinciale di Ravenna richiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine e Ravenna di quella Provincia rispettivamente stabilite con regio decreto 1 dicembre 1907, n. 857, per Alfonsine, e regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, modificato successivamente con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, per Ravenna;
Visto il parere espresso in merito dal Consiglio provinciale di sanita' di Ravenna nella seduta del 16 giugno 1965;
Visti i sopracitati regi decreti 1 dicembre 1907, numero 857, 6 settembre 1902, n. 413 e 31 marzo 1912, n. 328;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';
Decreta:
Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Alfonsine, contenuta nel regio decreto 1 dicembre 1907, n. 857, e Ravenna, contenuta nel regio decreto 6 settembre 1902, n. 413, successivamente modificata con regio decreto 31 marzo 1912, n. 328, della provincia di Ravenna, sono revocate.
Testo vigente
Art. 1
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