La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea (C.E.E.).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1