DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1655/1965 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato Istitutivo della C.E.E.

Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del Trattato Istitutivo della C.E.E.

Numero 1655 Anno 1965 GU 28.02.1966 Codice 065U1655

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-30;1655

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

La disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1938, n. 141, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, non si applica nei confronti dei cittadini ed Enti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea (C.E.E.).