Per la sistemazione di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, sono istituiti i ruoli, ad esaurimento, centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX annesse al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle I, II, IV, VI e VII sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1, purche' in p^-sesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di eta'.
I concorsi riservati consistono in un colloquio vertente sulle specifiche materie del vigente ordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'accesso ai corrispondenti ruoli ordinari.
Limitatamente al personale da sistemare nel ruolo di cui alla tabella VII, il colloquio e' integrato da una prova pratica di dattilografia o di stenografia o sui mezzi meccanici che verranno indicati nel bando di concorso.
Art. 3
#Comma 1
I posti disponibili nelle qualifiche iniziali del ruoli stabiliti dalle annesse tabelle III e V sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in possesso, rispettivamente, della laurea in ingegneria e del diploma di geometra, nonche' degli altri requisiti generali previsti per l'accesso allo impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di eta'.
I concorsi riservati consistono In un colloquio vertente sulle materie professionali, con specifico riferimento ai problemi dei piani di Irrigazione, di bonifica, di miglioramento fondiario, nel limiti delle rispettive competenze.
Art. 4
#Comma 1
I posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti con le annesse tabelle VIII e IX sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in possesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di eta'.
I concorsi riservati sono per titoli, integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneita' tecnica per il personale di cui alla tabella VIII.
Art. 5
#Comma 1
Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria e riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Art. 6
#Comma 1
Il servizio prestato dal personale inquadrato nei ruoli Indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria di provenienza, in categorie d'impiego corrispondenti al ruolo d'inquadramento, e' valutabile per meta' della sua durata, ai fini della carriera statale.
Art. 7
#Comma 1
Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6 sono applicabili anche a favore degli impiegati degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria che abbiano conseguito, successivamente, la nomina nei ruoli organici degli impiegati civili dello Stato.
Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali alla data di entrata in vigore della citata legge n. 901 precedono in ruolo i beneficiari delle disposizioni contenute nel precedente comma, sono ammessi, unitamente a questi ultimi, agli esami di avanzamento, agli scrutini di merito comparativo e di merito assoluto, alla scelta per la promozione rispettivamente alle qualifiche di direttore di sezione, di 1° segretario contabile, di 1° archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, anche in assenza delle anzianita' richieste.