DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1647/1965 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Numero 1647 Anno 1965 GU 18.02.1966 Codice 065U1647

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

"Facolta' di architettura" (limitata al biennio propedeutico).
Dopo l'art. 80, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del biennio propedeutico della Facolta' di architettura.
Art. 81 - Il biennio di studi propedeutici della Facolta' di architettura ha per fine di conferire, nel campo delle scienze tecniche e delle arti, le nozioni necessarie all'apprendimento delle materie applicative insegnate nei trienni di Architettura che portano al conseguimento della laurea in Architettura.
Possono essere ammessi al primo anno del biennio di studi propedeutici soltanto gli studenti forniti del diploma di maturita' classica o scientifica o artistica.
Art. 82. - Lo studente e' tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo corso.
Ogni professore in relazione al proprio insegnamento si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede piu' opportuno.
Art. 83. - Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici in Architettura sono fondamentali e complementari.
I - Fondamentali:
1) Disegno dal vero (biennale);
2) Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale);
3) Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale);
4) Elementi costruttivi;
5) Analisi matematica e geometria analitica (biennale);
6) Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva;
7) Applicazioni di geometria descrittiva;
8) Fisica;
9) Chimica generale ed applicata;
10) Mineralogia e geologia.
II - Complementari:
1) Letteratura italiana;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingua inglese;
4) Lingua francese.
Gli studenti dovranno sostenere gli esami in tutte le discipline fondamentali e in due materie complementari da loro scelte fra le quattro proposte.
Art. 84. - Gli studenti provenienti da altre Facolta' di architettura sono ammessi all'anno del biennio al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facolta' di provenienza.
Per gli studenti o laureati della Facolta' di ingegneria o dei bienni che danno adito a detta Facolta', il Consiglio dei professori formulera' il piano di studi per lo ulteriore svolgimento della carriera scolastica.
Art. 85. - Gli studenti sono tenuti a rispettare la modalita' di iscrizione e di frequenza delle singole materie e le precedenze di esame che il Consiglio di facolta' stabilira' nel piano degli studi.