Nel licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali statali con insegnamento in lingua slovena si applicano gli orari di insegnamento stabiliti nelle tabelle B, C e D annesse al decreto ministeriale 1 dicembre 1952, con l'aggiunta, in ciascuna tabella, della materia "lingua e lettere slovene" comportante un orario di insegnamento pari, per ciascuna classe, a quello previsto per la materia "lingua e lettere italiane".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nelle scuole di cui al precedente articolo, i programmi di insegnamento relativi alla materia "lingua e lettere slovene" sono stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (all'. A).
Per le restanti materie valgono i programmi vigenti nelle altre scuole del territorio nazionale: limitatamente ai programmi relativi alla storia, alla geografia e alla storia dell'arte sono stabilite integrazioni secondo il testo allegato al presente decreto (all'. B).
Art. 3
#Comma 1
Nelle scuole di cui al precedente art. 1, gli esami di ammissione, promozione, idoneita', maturita' ed abilitazione si svolgono secondo i programmi vigenti, integrati, quanto alla materia "lingua e lettere slovene" dai programmi stabiliti secondo il testo allegato al presente decreto (allegato C).