Le funzioni amministrative dell'autorita' marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonche' quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorita' statale sulla compatibilita' con le esigenze del pubblico uso. ((I canoni relativi alle concessioni sono determinati dalla regione, tenendo conto delle modalita' delle attivita' e della loro incidenza sull'ambiente)).
Art. 3
#Comma 1
Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.