DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di esecuzione della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennita' speciale di 1° lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze a

Numero 807 Anno 1964 GU 01.10.1964 Codice 064U0807

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 5

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 7

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 10

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 14

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 15

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Comma 1

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846)).
Per coloro che vengano destinati alle sedi suddette successivamente al superamento dell'esame, l'indennita' di seconda lingua sara' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano raggiunto la sede.


Art. 16

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Comma 1

Le Amministrazioni centrali, dopo aver provveduto su domanda delle autorita' di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge - all'accertamento della conoscenza della lingua tedesca da parte delle medesime, provvedono, sulla base dell'attestazione prevista dalla legge, ad emettere il provvedimento formale di concessione dell'indennita' di seconda lingua dandone comunicazione all'interessato.


Art. 17

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Comma 1

L'indennita' prevista dalla legge e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.


Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 OTTOBRE 1977, N. 846))


Art. 19

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Comma 1

Nelle deliberazioni relative alla estensione al proprio personale dell'indennita' di seconda lingua, i Comuni e gli altri Enti ed istituti indicati nell'art. 8 della legge dovranno anche precisare le carriere statali alle quali il personale medesimo e' equiparato, qualora tale equiparazione non risulti gia' dalle leggi o dai regolamenti.
Il personale di cui trattasi e' esaminato dalle Commissioni di cui al precedente art. 3.