IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, con il quale l'abitato di Ventimiglia, in provincia di Imperia, fu ammesso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445;
Considerato che i movimenti franosi verificatisi in prosieguo di tempo hanno interessato soltanto una parte del centro abitato, mentre la restante parte si e' dimostrata di positivo equilibrio geologico;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla revisione del provvedimento a suo tempo adottato col citato regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016;
Visto il conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1524, emesso nell'adunanza del 19 novembre 1968;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto la dichiarazione, di cui al regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, d'ammissione al consolidamento a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dell'intero abitato del comune di Ventimiglia (Imperia) cessa d'avere validita', restando l'ammissione stessa limitata alla zona in destra del fiume Roia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1