Presso la facolta' di economia e commercio puo' essere istituito il corso di laurea in scienze bancarie e assicurative.
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamento del corso medesimo sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto firmato d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.
All'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella la, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la laurea in scienze bancarie e assicurative.
la tabella 2ª, annessa al regio decreto n. 1652 e' integrata nel senso che la facolta' di economia e commercio rilascia anche la laurea in scienze bancarie e assicurative.
Dopo la tabella 8ª, annessa al citato regio decreto n. 1652, e' inserita, assumendo il numero VIII-ter, la tabella allegata al presente decreto (allegato A).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dall'anno accademico 1969-70 e' istituito presso la facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Messina, il corso di laurea in scienze bancarie e assicurative.
Art. 3
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato nel senso che dopo l'art. 25, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, viene aggiunto l'art. 26 contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze bancarie e assicurative secondo l'ordinamento riportato nell'annessa tabella.