IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 39. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti i seguenti:
Filosofia della scienza;
Storia della scienza e della tecnica;
Teoria delle particelle elementari;
Componenti elettronici;
Fluidodinamica;
Teoria dei sistemi;
Fisica nucleare delle alte energie;
Tecnologie fisiche;
Oceanografia;
Logica matematica;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Topologia;
Chimica organica;
Scienza dei metalli;
Elettrochimica;
Spettroscopia;
Chimica biologia;
Fisiologia generale;
Genetica;
Mineralogia;
Fisica terrestre;
Pedagogia;
Psicologia;
Teoria quantistica dei campi;
Teoria dei gruppi;
Ricerca operativa;
Fisica dei fluidi;
Elettrotecnica;
Biologia molecolare;
Fisica dell'atmosfera;
Geologia nucleare;
Cosmologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1