DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 733/1969 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.

Numero 733 Anno 1969 GU 31.10.1969 Codice 069U0733

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' modificato nel senso che gli insegnamenti di "epigrafia e antichita' romane", "epigrafia e antichita' greche", "topologia di Roma e dell'Italia antica", "indologia" sono sostituiti rispettivamente da "epigrafia romana", "epigrafia greca", "topologia antica", "sanscrito".
Allo stesso elenco sono aggiunti gli insegnamenti di:
Archivistica;
Bibliografia e biblioteconomia;
Paleografia greca;
Antichita' greche e romane;
Storia orientale antica;
Numismatica;
Paletnologia;
Psicologia sperimentale;
Storia della lingua francese;
Filologia slava;
Letteratura umanistica;
Storia comparata delle lingue classiche.
Sempre nello stesso articolo il decimo comma e cioe':
"Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi sono tenuti ad anni alterni" e' soppresso.
Nello stesso articolo la parte concernente le norme comuni per l'esame di laurea e' modificata nel senso che il comma b) e' abrogato e sostituito dal seguente:
b) in una discussione orale sulla dissertazione scritta.
Art. 30, relativo all'elenco degli istituti della facolta' di lettere e filosofia e' modificato nel senso che l'istituto di storia antica e archeologia e' diviso nei due nuovi istituti di "storia antica" e di "archeologia e storia dell'arte".
Allo stesso elenco e' aggiunto l'istituto di "paleografia e bibliologia".