IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "della Misericordia", di Montevarchi e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "della Misericordia", con sede in Montevarchi (Arezzo), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montevarchi;
due membri designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 28 marzo 1938, in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1