DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

Numero 1562 Anno 1965 GU 02.02.1966 Codice 065U1562

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1562

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Le competenze degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di dichiarazione di pubblica utilita', di provvedimenti relativi alla espropriazione per pubblica utilita', di dichiarazione di indifferibilita' ed urgenza e dei conseguenti provvedimenti di occupazione temporanea e d'urgenza dei fondi, nonche' tutte le attribuzioni amministrative in materia espropriativa previste dalle vigenti disposizioni comprese quelle della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non riguardanti opere a carico dello Stato, sono esercitate, in Sardegna, dalla regione.
((Ai sensi dell'art. 6 dello statuto speciale per la Sardegna viene delegato alla regione autonoma della Sardegna, per il proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente concernenti le opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, e quelle in tutto o in parte a carico dello Stato, ad eccezione di quelle la cui esecuzione sia di spettanza statale)).
Il presidente della giunta regionale dirige le funzioni delegate in conformita' alle disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.


Art. 2

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Comma 1

Le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno portate a termine dai competenti organi dello Stato.