DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1530/1965 - Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" presso la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario convenzionati da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" presso la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.

Numero 1530 Anno 1965 GU 29.01.1966 Codice 065U1530

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo annessi stipulati in Roma rispettivamente in data 28 dicembre 1964 e 21 gennaio 1965 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di "Psicologia dell'eta' evolutiva" in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di magistero dell'Universita' di Roma nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni; e, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato alla cattedra medesima, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dal relativo atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.