DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di turismo e di industria alberghiera.

Numero 1531 Anno 1965 GU 29.01.1966 Codice 065U1531

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-24;1531

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nel territorio della Regione sarda, le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di turismo e di industria alberghiera sono esercitate dall'Amministrazione regionale.
Le attivita' gia' spettanti allo Stato in materia di riconoscimento, classifica e revoca delle stazioni di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri dell'interno, delle finanze e del turismo e dello spettacolo.
Restano ferme le attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di agenzie di viaggio.


Art. 2

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Comma 1

La vigilanza e la tutela sugli Enti provinciali per il turismo e sulle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono esercitate dall'Amministrazione regionale.


Art. 3

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Comma 1

I presidenti degli Enti provinciali per il turismo ed i rispettivi organi di amministrazione e i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono nominati dall'Amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il regolamento del personale degli Enti provinciali per il turismo, di cui all'art. 6, lettera c) del decreto del Presidente della, Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, e il regolamento del personale delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo di cui all'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, sono approvati dall'Amministrazione regionale, sentiti i Ministeri del turismo e dello spettacolo e del tesoro.


Art. 4

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Comma 1

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'Amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.
Gli Enti provinciali per il turismo della Regione sono tenuti a svolgere i compiti loro demandati, per esigenze del turismo, dal Ministero del turismo e dello spettacolo ed a comunicare al Ministero stesso con le modalita' da esso prescritte, i dati statistici, copia dei bilanci e gli altri elementi necessari all'assolvimento dei suoi fini istituzionali.
I programmi delle manifestazioni turistiche a carattere interregionale, nazionale o internazionale organizzate od effettuate per iniziativa dello Stato che debbono svolgersi nel territorio della Regione sono approvati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita l'Amministrazione regionale.
L'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.) continua a svolgere i propri compiti istituzionali nei rapporti con l'estero anche nell'interesse della Regione.


Art. 5

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Comma 1

I provvedimenti gia' di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di classifica e di tariffe alberghiere nonche' quelli concernenti l'applicazione delle norme sulla locazione degli immobili ad uso di albergo, pensioni e locande e sul vincolo alberghiero, sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole del Ministero del turismo e dello spettacolo.


Art. 6

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Comma 1

Nelle materie di cui al presente decreto sono fatte salve le competenze attribuite dalla legge alle autorita' di pubblica sicurezza.