Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all'Amministrazione regionale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna e' trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale puo' avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichita' e ai monumenti e gallerie della Sardegna.
La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali e' adottata dall'amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichita', ai monumenti ed alle gallerie)).
Art. 3
#Comma 1
Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.