IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, con il quale alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa e' stato assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-65, uno dei nuovi posti istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola;
Ritenuta l'opportunita', nel superiore interesse degli studi, di destinare al raddoppiamento della cattedra di storia il predetto posto assegnato alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, n. 49, e' rettificato nel senso che alla Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Pisa viene assegnato, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di storia, anziche' per il raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura spagnola.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1