A decorrere dalla campagna 1965, la disposizione contenuta nell'art. 82, lettera c), del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571, e' sostituita dalla seguente:
"La superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are dodici per le varieta' levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are quindici per le altre varieta'".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1