DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1502/1965 - Modificazioni all'art. 82, lettera c) del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco (riduzioni delle superfici minime delle coltivazioni).

Modificazioni all'art. 82, lettera c) del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco (riduzioni delle superfici minime delle coltivazioni).

Numero 1502 Anno 1965 GU 25.01.1966 Codice 065U1502

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-22;1502

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

A decorrere dalla campagna 1965, la disposizione contenuta nell'art. 82, lettera c), del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, quale risulta modificato dall'art. 1 del regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571, e' sostituita dalla seguente:
"La superficie minima, per ciascuna coltivazione, non deve essere inferiore ad are dodici per le varieta' levantine ed il Nostrano del Brenta e ad are quindici per le altre varieta'".