IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvar le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 17, relativo alle propedeuticita' di esame del corso di laurea in Giurisprudenza e' modificato nel senso che il secondo periodo e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Inoltre, non possono sostenere l'esame di Diritto romano, Esegesi delle fonti del diritto romano, Storia del diritto italiano, Esegesi delle fonti del diritto italiano e Diritto comune, prima di aver superato gli esami di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano, l'esame di Scienza delle finanze prima di quello di Economia politica; l'esame di Diritto internazionale e di Organizzazione internazionale prima di quello di Diritto costituzionale; l'esame di Diritto amministrativo prima di quello di Diritto costituzionale e di Diritto processuale civile e l'esame di Diritto fallimentare prima di quello di Diritto processuale civile".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1