Il comune di Muggia e' autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sita in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioe' a L. 18 al m. c. per la rete bassa e a L. 30 al m. c. per la rete alta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui all'articolo precedente.
Tale contributo viene determinato in L. 2.311.800 annue per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1966.
La relativa spesa fara' carico al capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.