IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Dall'elenco degli istituti della Facolta' di economia e commercio e' soppresso il n. 10) "Istituto di studi giuridici", mentre vengono istituiti i seguenti istituti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione:
10) Istituto di diritto pubblico;
11) Istituto di diritto privato.
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti:
Spettroscopia analitica;
(*) Chimica inorganica superiore;
Chimica delo stato solido;
(*) Chimica fisica organica.
(*) Chimica analitica strumentale.
Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti:
(*) Chimica organica superiore;
Chimica delle sostanze coloranti;
Petrolchimica;
Chimica degli intermedi;
Chimica applicata organica;
(*) Chimica fisica organica;
(*) Chimica analitica strumentale.
Art. 90, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, e' aggiunta la seguente disposizione:
g) non potra' essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica.
Art. 94. - All'elenco degli istituti annessi alla Facolta' di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di "Istituto botanico" e "Ortobotanico" in sostituzione dell'istituto di botanica ed orto botanico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1