A decorrere dal 1 giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
A decorrere dal 1 giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella B, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Art. 3
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente sospesi o ridotti nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Art. 4
#Comma 1
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 il regime daziario previsto dalla tariffa, dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti elencati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se piu' favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
Art. 5
#Comma 1
Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, e' temporaneamente sospeso il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenenti olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q).
Art. 6
#Comma 1
Palla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965 e' temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci contenenti olio minerale del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente - voce della tariffa ex 35.19-Q-IV-n).
Art. 7
#Comma 1
Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 21 marzo 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura del 5% sul valore, nei limiti di un contingente globale di tonnellate 113.220, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:
ghise ematiti, contenenti in peso 1.50% o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-B-II-b);
ghise fosforose, contenenti in peso piu' di 1% di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-C-II).
Art. 8
#Comma 1
Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 7, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.