IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico e le successive modificazioni;
Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1967, numero 908, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Liguria, con sede legale in Genova, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' della disposizioni vigenti in materia, nel territorio della Liguria;
Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1968, numero 757, che ha autorizzato l'istituto di credito fondiario della Liguria ad emettere cartelle;
Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1969, della assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'istituto anzidetto;
Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione dell'art. 4, primo comma e dell'art. 5, secondo comma dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale con sede in Genova, in conformita' del testo seguente:
Art. 4, primo comma.
I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire 3.000.000.000 (tre miliardi) e sono costituiti da 3.000 (tremila) quote di partecipazione nominative indivisibili, di L. 1.000.000 (un milione) ciascuna sottoscritta come appresso:
Cassa di risparmio di Genova e Imperia
quote 1.950 per . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950.000.000 Cassa di risparmio della Spezia quote
600 per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 600.000.000 Cassa di risparmio di Savona quote 450 per . . . " 450.000.000
-------------- L. 3.000.000.000
--------------
Art. 5, secondo comma.
Essi debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato oppure in altre forme consentite dalla legge.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1