DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga.

Numero 1669 Anno 1968 GU 26.08.1969 Codice 068U1669

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-31;1669

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "S. Maria delle Nevi" di Sinalunga, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "S. Maria delle Nevi", con sede in Sinalunga (Siena), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Sinalunga;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 marzo 1936.