DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria", con sede in Montagnana.

Numero 1673 Anno 1968 GU 26.08.1969 Codice 068U1673

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-11-21;1673

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Santa Maria" di Montagnana, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale "Santa Maria", con sede in Montagnana, (Padova), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Padova;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Montagnana;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 settembre 1940, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 17 Interno, foglio n. 34.