E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma in data 20 dicembre 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la facolta' di scienze economiche e bancarie dell'Universita' di Siena nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.