DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche alle norme di applicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, relative alla quota annua dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali ed alle modalita' di versamento della quota medesima.

Numero 1126 Anno 1967 GU 07.12.1967 Codice 067U1126

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-28;1126

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

La misura della quota annuale dovuta dagli iscritti all'albo nazionale degli spedizionieri doganali, stabilita dall'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale in premessa, e' elevata da lire diecimila a lire diciottomila a decorrere dal 1 gennaio 1967.


Art. 2

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Comma 1

Nell'art. 43 del decreto ministeriale 10 marzo 1964 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La quota annuale dovuta dagli iscritti deve essere versata in apposito conto corrente postale, intestato al tesoriere del Consiglio nazionale".


Art. 3

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Comma 1

L'art. 44 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, e' modificato come segue:
"Le quote annuali sono ripartite tra il Consiglio nazionale che le ha riscosse e i Consigli compartimentali.
In sede di approvazione del proprio bilancio preventivo, il Consiglio nazionale, tenute presenti le proprie esigenze e quelle rappresentate dai singoli consigli compartimentali, determina le aliquote spettanti a ciascun consiglio sulle somme dal primo riscosse. In nessun caso l'aliquota spettante ad un consiglio compartimentale puo' essere inferiore ad un terzo della somma versata al Consiglio nazionale da parte degli iscritti al rispettivo albo compartimentale.
Entro il trentesimo giorno dalla riscossione il Consiglio nazionale versa ai consigli compartimentali, negli appositi conti correnti intestati ai rispettivi tesorieri, le somme a ciascuno di essi destinate, trasmettendo contemporaneamente l'elenco nominativo degli spedizionieri doganali cui le quote versate si riferiscono.
La gestione dei diritti di segreteria spetta ai consigli che li riscuotono".