IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio in Bologna, approvato con proprio decreto in data 16 dicembre 1959, n. 1243 e modificato con altro decreto in data 6 maggio 1962, n. 785;
Vista la deliberazione in data 18 ottobre 1966 del consiglio di amministrazione della predetta Sezione autonoma;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 23 dicembre 1966, con il quale la sezione e' stata autorizzata ad emettere obbligazioni fino a trenta volte lo ammontare del fondo di dotazione e delle riserve;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' della Cassa di risparmio in Bologna e' modificato come segue: "L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall'art. 1, secondo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1