DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1058/1967 - Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica e ridelimitazione delle zone stesse per alcuni comuni della provincia di Avellino.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica e ridelimitazione delle zone stesse per alcuni comuni della provincia di Avellino.

Numero 1058 Anno 1967 GU 23.11.1967 Codice 067U1058

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-14;1058

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 0794 del 26 marzo 1966, con la quale il medico provinciale di Avellino chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 250; 14 febbraio 1904, n. 70; 4 agosto 1904, n. 468; 7 novembre 1904, n. 614; 14 settembre 1906, n. 639 e 30 gennaio 1913, n. 241 e la modifica delle dichiarazioni relative ai territori dei comuni bagnati dai fiumi Ofanto, Ufita, Calore e Miscano;
Visti i sopra citati regi decreti di dichiarazione;
Visto il parere espresso dal Consiglio provinciale di sanita' di Avellino in data 15 marzo 1966;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sulla proposta del Ministro per la sanita';

Decreta:

Tutte le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 8 marzo 1903, n. 250; 14 febbraio 1904, n. 70; 4 agosto 1904, n. 468; 7 novembre 1904, n. 614; 14 settembre 1906, n. 639 e 30 gennaio 1913, numero 241, riguardanti gli attuali comuni della provincia di Avellino, sono revocate.
Per tale provincia sono dichiarate zone ad endemia malarica i territori dei comuni di Andretta, Aquilonia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra De Sanctis e Teora, limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Ofanto e con esclusione dei rispettivi centri abitati capoluoghi; i territori dei comuni di Grottaminarda e Melito Irpino, limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Ufita e con esclusione dei rispettivi centri abitati capoluoghi; il territorio del comune di Sant'Arcangelo Trimonte con esclusione del centro abitato capoluogo e limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Calore; i territori dei comuni di Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino e Savignano Irpino (gia' Savignano di Puglia), limitatamente ad una distanza di due chilometri dalle sponde del fiume Miscano.