IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visti lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, con sede a Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314 e 1 novembre 1960, n. 1481;
Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle province lombarde in data 26 settembre 1966;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Sono approvate le modificazioni degli articoli 4, secondo comma e 9, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle province lombarde, in conformita' del seguente testo:
Art. 4, secondo comma. - Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 20 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle province lombarde.
Art. 9. - L'utile netto di esercizio e' devoluto in misura non inferiore al 50% al fondo di riserva ordinario.
La rimanente quota degli utili puo' essere destinata in tutto od in parte al fondo suddetto o ad altri fondi, od essere devoluta alla cassa di risparmio, secondo quanto decidera' la commissione centrale di beneficenza in sede di approvazione dei bilanci annuali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1