DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1422/1965 - Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

Coordinamento delle disposizioni concernenti i bilanci dei Comuni e delle Province con le norme della legge 1 marzo 1964, n. 62.

Numero 1422 Anno 1965 GU 31.12.1965 Codice 065U1422

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-11-29;1422

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Agli effetti della gestione della spesa dei Comuni e delle Province, la distinzione tra "spese ordinarie e di parte ordinaria" e "spese straordinarie o di parte straordinaria 1) e' abolita, e sostituita da quella tra "spese correnti" (o di funzionamento e mantenimento) e "spese in conto capitale" (o di investimento).


Art. 2

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Comma 1

Ai fini dell'analisi funzionale le spese correnti e le spese in conto capitale si ripartiscono:
a) per i Comuni, in nove sezioni:
1) amministrazione generale;
2) difesa;
3) giustizia;
4) sicurezza pubblica;
5) istruzione e cultura;
6) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
7) azione ed interventi nel campo sociale;
8) azione ed interventi in campo economico;
9) oneri non ripartibili;
b) per le Province, in sei sezioni:
1) amministrazione generale;
2) Istruzione e cultura;
8) azione ed interventi nel campo delle abitazioni;
d) azione ed interventi in campo sociale;
5) azione ed interventi in campo economico;
6) oneri non ripartibili.


Art. 3

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Comma 1

Ai fini dell'analisi economica, le spese correnti e le spese in conto capitale dei Comuni e delle Province vanno rilevate in quattordici categorie:
A) Spese correnti:
1) personale (in attivita' di servizio ed in quiescenza);
2) acquisto di beni di consumo e servizi;
3) trasferimenti;
4) interessi;
5) poste correttive e compensative delle entrate;
6) ammortamenti;
7) somme non attribuibili;
B) Spese in conto capitale:
8) beni ed opere immobiliari a carico diretto dell'Ente;
9) beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente;
10) trasferimenti;
11) partecipazioni azionarie e conferimenti;
12) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' produttive;
13) concessione di crediti ed anticipazioni per finalita' non produttive;
14) somme non attribuibili.


Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

Nulla e' innovato per quanto concerne la distinzione, ad ogni effetto dalle vigenti norme legislative, delle spese dei Comuni e delle Province in "obbligatorie" e "facoltative".
Restano del pari immutate tutte le disposizioni di legge e regolamentari del vigente ordinamento comunale e provinciale riguardanti le competenze del Ministro per l'interno, della Commissione centrale per la finanza locale, del Prefetto, della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di prefettura, nonche) le norme concernenti le responsabilita' contabili e amministrative degli impiegati e degli amministratori dei Comuni e delle Province.