IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 10929, n. 067, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le delibere assunte in data 21 settembre 1965 dal Consiglio di amministrazione del Monte di Bologna, Monte di credito si pegno di 1ª categoria, con sede in Bologna, e dal commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di la categoria, con sede in Ravenna, attualmente in gestione straordinaria;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il Monte di credito su pegno di Ravenna e Bagnacavallo, di I categoria, con sede in Ravenna, e' incorporate nel Monte di Bologna, Monte di credito su pegno di la categoria, con sede in Bologna.
Le modalita' dell'incorporazione e le modifiche che dovranno essere apportate allo statuto dell'ente incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'art. 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1