DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1414/1965 - Modificazioni ad alcune voci della tariffe postali e telegrafiche.

Modificazioni ad alcune voci della tariffe postali e telegrafiche.

Numero 1414 Anno 1965 GU 30.12.1965 Codice 065U1414

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-12-15;1414

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci:
Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi,
nastro o filo:
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 15
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito
di titoli postali ...........................................L. 60


Art. 2

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Comma 1

La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente:


- Stampe periodiche spedite in abbonamento:
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli
che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu .....................L. 0,20
1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una
volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia
superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 0,30
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non
quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in piu'..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che,
non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 1,50
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non
si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita'
almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi,
bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e
librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta
per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5
per ogni 50 gr. o frazione in piu ................... L. 3

Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.


Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Comma 1

La voce n. 37 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della. Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente Voce n. 37: tassa, giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50.


Art. 6

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Comma 1

Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo al voce n. 1, e' inserita la, voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 e' inserita la voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20;
nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 e' sostituita, dalla seguente:
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti, gli assegni localizzati
e di postagiro .................................. L. 100
per gli assegni all'ordine ........................ L.1000

Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.


Art. 7

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Comma 1

Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 1 e' sostituita dalla seguente:


- Corrispondenze: indennita' per raccomandate smarrite: l'indennita' dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.


Art. 8

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Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.