Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono aggiunte le seguenti voci:
Voce n. 13-bis: incisioni foniche su dischi,
nastro o filo:
per ogni 50 grammi o frazione in piu ...................L. 15
Voce n. 55: Tassa per conoscere l'esito
di titoli postali ...........................................L. 60
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La voce n. 12 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente:
- Stampe periodiche spedite in abbonamento:
1° gruppo: giornali quotidiani, compresi quelli
che non escono nei giorni festivi riconosciuti:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr...............L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu .....................L. 0,20
1° gruppo bis: periodici pubblicati almeno una
volta per settimana il cui prezzo di vendita non sia
superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 0,30
2° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili non
quotidiani che escano almeno una volta ogni quindici giorni:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in piu'..................... L. 0,75 3° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che,
non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano
una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr.............. L. 3
per ogni 50 gr. o frazione in piu .................... L. 1,50
4° gruppo: giornali, riviste, rassegne e simili che non
si possono comprendere nei gruppi precedenti, di periodicita'
almeno semestrale: stampe propagandistiche, cataloghi,
bollettini e listini di commercio e annunzi editoriali e
librari di qualsiasi periodicita purche escano una volta
per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i 50 gr............. L. 5
per ogni 50 gr. o frazione in piu ................... L. 3
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Art. 3
#Comma 1
La lettera b) della, voce n. 28 della tabella n. 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965,- n. 880, e' sostituita dalla seguente b) per le stampe periodiche spedite in abbonamento, L. 65).
Art. 4
#Comma 1
Nella voce n. 29 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, per la categoria A. O. (tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L. C.) il porto unitario e' elevato da grammi 30 a grammi 50.
Art. 5
#Comma 1
La voce n. 37 della tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della. Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla seguente Voce n. 37: tassa, giornaliera di custodia dei pacchi, dopo tre giorni, non festivi, di giacenza (con un massimo di L. 1000), L. 50.
Art. 6
#Comma 1
Alla tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:
nella rubrica "limiti massimi di peso", dopo al voce n. 1, e' inserita la, voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, kg. 1; nella rubrica "dimensioni massime", dopo la voce n. 1 e' inserita la voce:
n. 1 bis. - Incisioni foniche su dischi, nastro o filo, cm. 45 x 45 x 20;
nella rubrica, "limiti di valore o di assegno" la lettera b) della voce n. 5 e' sostituita, dalla seguente:
b) limiti minimi (salvo le eccezioni autorizzate dall'Amministrazione):
per i versamenti, gli assegni localizzati
e di postagiro .................................. L. 100
per gli assegni all'ordine ........................ L.1000
Le operazioni eseguite nell'interesse dell'Amministrazione postale-telegrafica non sono soggette a limiti di sorta.
Art. 7
#Comma 1
Nella tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 1 e' sostituita dalla seguente:
- Corrispondenze: indennita' per raccomandate smarrite: l'indennita' dovuta agli utenti per lo smarrimento di raccomandata e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo del diritto fisso di raccomandazione.
Art. 8
#Comma 1
La tabella n. 5, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, e' sostituita dalla tabella n. 5, allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 9
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1966.