DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1280/1965 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 1280 Anno 1965 GU 23.11.1965 Codice 065U1280

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-10-27;1280

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 P successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta di Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'Istituto di Diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in Giurisprudenza:

Diritto tributario;
Diritto pubblico generale;
Sociologia giuridica;
Giustizia amministrativa.
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere e' aggiunto quello di:
102) Fonetica sperimentale.
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia e' aggiunto quello di:
27) Fonetica sperimentale.
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzi europeo ed orientale) e' aggiunto quello di "Fonetica sperimentale".
Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che "L'istituto di studi del Medio ed Estremo oriente" cambia denominazione in quello di "Istituto di studi dell'India e dell'Asia orientale".
Art. 87, relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di scienze e matematiche, fisiche e naturali l'Istituto di disegno e' soppresso.
Art. 239, relativo alla Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale e' abrogato e sostituito dal seguente: "La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale".