DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 585/1964 - Istituzione della Facolta' di scienze matematiche, fisiche c naturali presso l'Universita' di Siena.

Istituzione della Facolta' di scienze matematiche, fisiche c naturali presso l'Universita' di Siena.

Numero 585 Anno 1964 GU 24.07.1964 Codice 064U0585

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-19;585

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Lo statuto dell'Universita' di Siena, approvato e modificato con i decreti suindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che viene istituita la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, limitatamente ai corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Scienze naturali.
Le norme statutarie, concernenti l'ordinamento della nuova Facolta', sono approvate e contenute nel testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.


Art. 2

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Comma 1

Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono attribuiti: a) n. 2 posti di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati in organico alla Facolta' di medicina e chirurgia; b) n. 3 posti di assistente ordinario mediante trasferimento di altrettanti posti dalla Facolta' di medicina e chirurgia.
Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 63 e 100 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sara' approvata la convenzione stipulata tra l'Universita' di Siena e il Comune e l'Amministrazione provinciale di Siena per il finanziamento di un terzo posto di professore di ruolo.


Art. 3

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Comma 1

Alla retribuzione dei professori incaricati di insegnamenti della Facolta' anzidetta sara' provveduto con le modalita' di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e successive modificazioni.
La spesa relativa gravera' sui normali stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.


Art. 4

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Comma 1

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facolta' sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.


Art. 5

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Comma 1

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facolta', saranno aggregati al Comitato anzidetto che cessera' dalle sue funzioni allorche' alla Facolta' stessa risulteranno assegnati almeno tre professori di ruolo.
In ogni caso detto Comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo Comitato con le stesse modalita' indicate al primo comma del presente articolo.