IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Vista la deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria dell'Istituto italiano di credito fondiario in data 24 ottobre 1968;
Visto il decreto ministeriale in data 27 dicembre 1968, con il quale il predetto Istituto italiano di credito fondiario S.p.a., esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', denominata "Istituto italiano di credito fondiario - Sezione opere pubbliche", costituita presso l'Istituto italiano di credito fondiario S.p.a. con sede in Roma, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1