IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cuneo in data 8 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Santo Spirito" di Bra, e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Santo Spirito", con sede in Bra (Cuneo), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Cuneo;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Bra;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1953, registro n. 231 Interno, foglio n. 241.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1