DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 928/1967 - Modifiche agli articoli 43, primo comma, 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Modifiche agli articoli 43, primo comma, 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

Numero 928 Anno 1967 GU 23.10.1967 Codice 067U0928

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-15;928

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

Gli articoli 43, primo comma, e 48 e 49 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"Art. 43, primo comma. - Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 e' fatto dai gestori, sotto la propria responsabilita', all'atto della presentazione della bolletta".
"Art. 48. - Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla Commissione di cui all'art. 24 del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, nei giorni e nei modi stabiliti.
Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere anche verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori alle lire 5000 accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete.
Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, puo' essere disimpegnato da una o piu' Commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo art. 49.
All'uopo la competente Ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvedera' a rimettere, all'Intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta Ragioneria provinciale dovra' tempestivamente rimettere alle intendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio.
Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sara' provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto".
"Art. 49. - In caso di eccezionale quantita' di bollette vincenti da verificare, la Commissione d'archivio potra' essere coadiuvata nei suoi compiti da una o piu' Commissioni sussidiarie, limitatamente alla verificazione delle vincite non superiori a lire 25.000.
Ciascuna di dette Commissioni sussidiarie e composta da tre funzionari, senza distinzione di categoria, designati dall'intendente.
L'esame delle bollette vincenti e' fatto alla presenza della Commissione d'archivio. La dichiarazione a tergo delle bollette circa l'ammissione o il rifiuto delle vincite deve portare la firma dei componenti la Commissione d'archivio".

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.