DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 849/1967 - Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Milano.

Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Milano.

Numero 849 Anno 1967 GU 29.09.1967 Codice 067U0849

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:
21) Microbiologia degli alimenti di origine animale;
22) Biochimica;
23) Fisiologia della nutrizione animale;
24) Semeiotica chirurgica;
25) Biologia e tecnica della fecondazione artificiale degli animali domestici.
Art. 122, relativo alla Scuola di specializzazione in Anatomia ed istologia patologica e tecniche di laboratorio, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 128, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 133, relativo alla Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso".
Art. 163, relativo alla Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia, il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli iscritti alla Scuola e' fissato ad un massimo di quindici per il primo anno di corso".