DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1156/1965 - Modifica all'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300.

Modifica all'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300.

Numero 1156 Anno 1965 GU 21.10.1965 Codice 065U1156

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-09-03;1156

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300, e' sostituito dal seguente:
((Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 e' ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:
1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.))