DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1157/1965 - Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingua e letterature straniere di Venezia.

Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario di economia e commercio e di lingua e letterature straniere di Venezia.

Numero 1157 Anno 1965 GU 21.10.1965 Codice 065U1157

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute la proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, ulteriormente modificato o come appresso:

L'art. 10, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in Economia e commercio, e' modificato nel senso che l'esame del 1° anno di Economia politica e' propedeutico a gli esami di Economia del turismo e di Organizzazione aziendale e l'esame di Tecnica industriale e commerciale e' propedeutico all'esame di Organizzazione aziendale.
Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Storia dell'Europa orientale".
Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di "Lingua e letteratura anglo-americana" muta denominazione in "Letteratura anglo-americana".
all'art. 16, relativo alle modalita' di esami del corso di laurea in Lingue e letterature straniere viene aggiunto il seguente comma:
"L'insegnamento della Letteratura anglo-americana puo' essere scelto per la dissertazione scritta e per l'esame di laurea. In tal caso lo studente deve seguire detto insegnamento nel secondo biennio degli studi dopo aver seguito quello di "Lingua e letteratura inglese" nel primo biennio.
Lo studente deve sostenere in ambedue gli insegnamenti le prove scritte ed orali previsto per la disciplina quadriennale di lingua e letteratura straniera".

Il presente decreto, monito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 settembre 1965

SARAGAT

GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 96. - VILLA